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    Elezioni Fip Sicilia, Caruso rimane presidente, respinto il ricorso del CUBS Catania

    La corte d’appello federale ha messo la parola fine ai risultati delle elezioni per il rinnovo del comitato regionale Fip Sicilia che avevano visto eletto il trapanese Riccardo Caruso, che aveva ottenuto 76 voti contro i 67 dell’altro candidato, il catanese Michelangelo Sangiorgio. L’organo giudicante ha infatti respinto il ricorso della società Club Unione Basket Sicilia che contestava in cinque punti la validità della sessione elettorale del 16 ottobre 2016. In particolare venivano contestati:

    1) Invalidità della nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea nonché della Commissione Scrutinio per irregolarità delle modalità di votazione e per falsa applicazione degli art. 5-6-9 del Regolamento Organico

    2) Invalidità dell’assemblea e delle elezioni per violazione e falsa applicazione degli art. 1- 2- 26 del Regolamento Organico

    3) Invalidità dell’assemblea e delle elezioni per violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del Regolamento Organico

    4) Errato conteggio delle preferenze nella elezione dei delegati all’Assemblea Nazionale e conseguente invalidità della elezione;

    5) Invalidità della elezione del presidente e dei consiglieri al Comitato Regionale per violazione delle procedure di accredito e votazione.

    Per questi motivi la società catanese chiedeva che fosse annullata l’assemblea elettiva di ottobre 2016, richiesta che è stata rigettata non ritenendo la Corte fondato nessuno dei cinque punti.

    [spoiler title=”Le motivazioni della sentenza”]

    1)In merito al primo punto, con il quale sono contestate le modalità di votazione per l’elezione del Presidente dell’assemblea avv. Marco Zampetti e per l’elezione del Segretario sig.ra Federica De Benedittis, perché esercitate “per acclamazione”, si osserva che l’art. 10 del Reg. Org. prevede che i sistemi di votazione debbano garantire trasparenza, libera partecipazione e diritto alla controprova, e peraltro non vietando specificamente una qualsiasi modalità di votazione né imponendone una particolare. La votazione per acclamazione, effettuata in luogo pubblico alla presenza di tutti i partecipanti al voto non solo garantisce trasparenza e libera partecipazione, ma garantisce altresì il diritto alla controprova atteso che qualsivoglia dei partecipanti è in grado di esprimere palesemente il proprio dissenso e di addurne le motivazioni. Nulla osta pertanto che possa essere utilizzata questa modalità di voto per la nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea. Per tutto quanto precede, il primo motivo di merito del ricorso nella specifica parte riguardante la materia sopra esaminata, non può trovare accoglimento. Nello stesso primo motivo di impugnativa la ricorrente eccepisce che la Commissione Verifica Poteri non si è limitata ad accreditare i partecipanti all’assemblea ma ha provveduto a consegnare loro con Segue C.U. n. 537 del 1/12/2016 C.F.A. n. 19 largo anticipo le schede di votazione, minando in tal modo la segretezza del voto nella stessa assemblea. La censura è priva di pregio. Le schede di votazione sono ovviamente consegnate in bianco a ciascuno degli aventi diritto e in nessun modo tale modalità di svolgimento dell’assemblea risulta minare la segretezza del voto dal momento che ciascuna scheda resta in mano al destinatario e sarà compilata solo al momento in cui si procederà alla votazione. Se poi qualcuno dei votanti provvede a riempire la scheda in anticipo ed a mostrane il contenuto ad altri, la carenza di segretezza non è imputabile alle modalità di svolgimento della assemblea e ai tempi di consegna delle schede, bensì a fatto e responsabilità della persona che rende pubbliche le sue scelte. Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.

    2)Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente contesta che l’ordine del giorno delle assemblee (quella per la elezione del Presidente del Comitato Regionale e del Consiglio Direttivo e quella per l’elezione dei Delegati Regionali alla Assemblea Generale) sia stato arbitrariamente unificato e modificato. Esaminati gli atti e i documenti richiamati, la Corte ritiene che gli ordini del giorno siano stati modificati soltanto nella forma di elencazione dei punti ma non anche nella sostanza, essendo rimasti all’ordine del giorno tutti i punti in precedenza esposti con altra modalità, pur se raggruppati tra loro. Non sembra poi che una modifica nella trattazione cronologica dei punti contenuti nell’ordine del giorno ovvero un raggruppamento di più punti in uno solo possa costituire nullità di una assemblea. Pertanto, anche il secondo motivo è da ritenere infondato. i

    3)Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la tardività della comunicazione e conseguentemente della pubblicazione dell’elenco definitivo delle società ammesse al voto con la conseguenza che questa dedotta anomalia non avrebbe garantito la regolarità dell’assemblea dal momento che in data 14.10.2016, a meno di 48 ore dall’assemblea, sono state aggiunte due nuove società. A parere della ricorrente questa tardiva pubblicazione “avrebbe impedito a qualsiasi soggetto di potersi tutelare presentando tempestivo ricorso nei 10 gg. successivi”. In merito al fatto contestato si osserva che il Presidente del Comitato Regionale Sicilia della FIP, insieme agli avvisi di convocazione per l’assemblea e per il collegio risulta aver allegato gli elenchi delle società aventi diritto al voto nelle rispettive elezioni e il mancato inserimento della società Basketland era solamente dovuto alla tardività della Segue C.U. n. 537 del 1/12/2016 C.F.A. n. 19 riaffiliazione che, così come per altra società, era in attesa di verifica da parte degli uffici competenti della FIP di Roma. A prescindere da ciò sfugge a questa Corte quale sia l’interesse di parte ricorrente in merito alla legittimità o meno della ammissione delle società a partecipare all’assemblea owero alla ammissione di una società invece che un’altra a detta partecipazione e sfugge altresì quale tutela intenda ricercare attraverso un tempestivo ricorso da depositare nei 10 giorni successivi alla ammissione o meno di altre società a partecipare all’assemblea. L’interesse ad agire sarebbe evidentemente da individuare solo ed esclusivamente in capo alla società esclusa che deduca la infondatezza di tale esclusione. Anche questo motivo risulta pertanto infondato per carenza di interesse.

    4) Quarto motivo di ricorso è quello dell’errato conteggio delle preferenze in quanto nella elezione dei delegati alla Assemblea Generale risultano espressi un numero maggiore di voti rispetto a quelli delle società presenti e accreditate alla votazione. Su tale punto e pregiudizialmente osserva la Corte che, al di là della verifica puntuale e formalmente ineccepibile dei voti espressi rispetto al numero delle Affiliate aventi diritto, va preso atto che in concreto sembra venuto meno l’interesse della ricorrente a coltivare la doglianza dal momento che, come risulta documentalmente in atti e dalla stessa lettura del verbale di udienza, i due delegati risultati eletti all’esito delle operazioni di scrutinio hanno formalizzato la rinuncia alla loro designazione, così di fatto consentendo ai due candidati occupanti, all’esito dello scrutinio, il terzo e il quarto posto nella graduatoria degli eletti (da individuare, almeno apparentemente, come i candidati la cui elezione era in qualche modo caldeggiata dalla ricorrente, perché altrimenti non si riuscirebbe ad individuare l’interesse sotteso alla presentazione del ricorso stesso) di essere designati quali delegati della Regione Sicilia per l’Assemblea Generale. Ritiene la Corte che la illustrata mancanza di interesse in capo alla ricorrente sullo specifico profilo della dedotta irregolarità, renda infondato in concreto il motivo di ricorso e ne giustifichi il rigetto.

    5)Con il quinto motivo di impugnazione si reitera la contestazione che le schede di votazione siano state consegnate contestualmente alle operazioni di accredito dei votanti, di cui al punto 1) che precede con conseguenti eventuali irregolarità nel conteggio finale delle schede stesse. Su questo la Corte si è già espressa in precedenza nella prima parte.[/spoiler]

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