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    FIP SICILIA. Società escluse dal voto, interviene la commissaria

    Pubblichiamo la nota inviata questo pomeriggio alla stampa la commissaria Fip Sicilia Correnti, rendendo doverosi due passaggi:
    • La richiesta di rettifica è disciplinata dall’art. 42 della Legge 461/81. Non giova dunque ai fini di ottenerla citare l’intero articolo 461/81 sulla “Disciplina delle imprese editrici”, a meno che non si desideri far conoscere i quattro capitoli e i cinquantadue articoli che compongono la legge ed informare anche sull’esercizio d’impresa dei quotidiani.
    • In riferimento al provvedimento della Corte Federale dell’11 ottobre 2016, quest’ultimo interviene sul mancato rispetto da parte delle affiliate dell’obbligo di partecipazione ai campionati giovanili. Strettamente a riguardo, si evidenza come questo quotidiano sia stato l’unico ad ever dato voce alle segnalazioni ricevute relativamente all’assenza nella lista di società rinunciatarie ai campionati senior la scorsa stagione, ma partecipanti ai campionati giovanili, e la presenza di altre società che, pur iscrivendosi ad un campionato giovanile mai partito, sono presenti.

    Dal Massimario delle decisioni della Corte Federale e della Commissione Giudicante Nazionale 2014-2017.

    Art. 21 – Diritto di voto delle Affiliate
    Il mancato rispetto dell’obbligo di partecipazione ai Campionati Giovanili,
    comporta per la Affiliata una valutazione negativa circa la sussistenza della
    condizione di cui all’art. 21 comma 1 Statuto Federale di aver portato
    “regolarmente a termine” l’attività federale nell’anno sportivo precedente a
    quello di convocazione dell’Assemblea, con la conseguenza che, difettando tale
    condizione, la Affiliata non ha i requisiti per vedersi riconosciuta la titolarità di
    un voto in sede di Assemblea Regionale. – C.U. n. 653 dell’8 marzo 2016 C.F.A.
    n. 9
    L’art. 21 dello Statuto Federale dispone che l’affiliata deve, nell’anno sportivo di
    riferimento, portare a termine tutta l’attività federale. Scopo della norma è
    infatti la garanzia e l’impegno in capo all’affiliata di portare a termine l’attività
    federale nella sua completezza; solo in tal senso può comprendersi l’avverbio
    “regolarmente” in quanto riferito al completo svolgimento dell’attività federale.
    Pertanto, l’affiliata non abbia partecipato, nel corso dell’anno sportivo
    precedente, ai campionati giovanili, non può dirsi che abbia svolto, nel modo
    completo e regolare come imposto dall’art. 21 Statuto federale, l’attività
    federale prevista. – C.U. n. 246 dell’11 ottobre 2016 C.F.A. n. 12.
    Appare inoltre annullato in Sicilia lo spirito di “democraticità e partecipazione” richiesto da FIP in virtù di questo dato: solo 84 società su 173 avranno diritto ad esprimere la propria preferenza e su sempre su sei consiglieri (numero riservato alle regioni con oltre cento affiliate) e non quattro (come per le regioni con meno di cento affiliate).
    Dimostrata anche in questa circostanza la correttezza delle informazioni fornite e senza nulla voler aggiungere alle conclusione condivise dalla scrivente, garantiamo quanto richiesto.

    LA NOTA FIP SICILIA

    In riferimento all’articolo “Estromesse dal voto dell’Assemblea Elettiva società aventi diritto”, pubblicato il 24 dicembre 2021 dalla testata giornalistica on-line “Sicilia Basket”, si fa presente quanto segue:
    L’elenco delle società affiliate aventi diritto alla partecipazione alla prossima Assemblea Elettiva, convocata per la data del 23 gennaio 2022, è stato stilato avuto riguardo alla normativa di cui allo Statuto e ai regolamenti federali citati, in piena aderenza all’interpretazione resa in occasione delle medesime elezioni tenutesi nell’anno 2016 dalla Corte Federale con provvedimento del 11/10/2016.
    Si precisa che tale elenco è stato sottoposto al controllo preventivo della Segreteria Generale della Federazione nazionale.
    Pertanto, le affermazioni contenute nel summenzionato articolo appaiono destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto e si rivelano, soprattutto nella parte conclusiva, strumentali e volte ad alimentare le solite sterili polemiche in merito alla correttezza dell’attività svolta dal Commissario Straordinario.
    A norma della Legge 416/1981 con la presente si chiede la pubblicazione della seguente rettifica.
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