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    GIOVANILI. Respinto il ricorso del Barcellona sull’esclusione dell’U14/F, prima squadra nuovamente a rischio

    E’ stato rigettato il ricorso presentato dai legali del Basket Barcellona relativo all’esclusione dal campionato U14 femminile. L’esclusione della squadra comporta la mancanza del numero necessario di formazioni giovanili obbligatorie per la categoria (serie B) che ai sensi dei regolamenti federali comporterebbe a fine stagione la retrocessione del club dal campionato attualmente disputato.

    La decisione del giudice sportivo: 

    Reclamo ex art. 96 R.G. proposto dalla società BASKET BARCELLONA
    avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale nel C.U. n. 487
    del 08/03/2018, col quale è stata disposta l’esclusione di detta Società dal
    Campionato U/14 Femminile per doppia rinuncia, con l’applicazione delle
    conseguenti sanzioni previste dai Regolamenti Federali.
    LA CORTE D’APPELLO SPORTIVA SEZ. TERR. SICILIA
    Riunitasi presso la sede del Comitato Regionale F.I.P. Sicilia in data
    20/03/2018, presenti i signori componenti:
    avv. Giuseppe De Francisci, avv. Matteo Messina e avv. Marcello Avellone.
    PREMESSO
    Che la Società Basket Barcellona, impugnando il provvedimento del GST in
    epigrafe indicato, sostiene che l’art. 16 R.E. non andava applicato al caso
    di specie, dal momento che la gara n. 2231 del 01/03/2018 non doveva
    intendersi rinunciata, in quanto la Ricorrente si presentava al campo di
    gioco con tre giocatrici, manifestando, di fatto, la propria volontà di
    partecipare alla gara.
    Che, pertanto, la gara n. 2231 non poteva considerarsi agli effetti del
    cumulo, di cui all’art. 16 R.E., con la gara n. 2220 (nella quale
    effettivamente nessuna giocatrice del Basket Barcellona si era presentata
    in campo).
    Che, quindi, chiedeva di ritenere non sussistente la fattispecie prevista
    dall’art. 16 R.E., con il conseguente annullamento di tutte le sanzioni
    irrogate dal GST.

    LETTI
    il provvedimento del GST oggetto di impugnazione, il reclamo della
    Società, i referti, con gli allegati e le Liste “R”, delle gare n. 2231 del
    01/03/2018 e 2220 del 02/03/2018, con i relativi provvedimenti di
    omologa del GST.

    SENTITI
    Il Dirigente Delegato della Società, sig. Venanzio D’Alessio, e il legale
    nominato dalla Società, avv. Giovanni Allegro.
    RITENUTO
    Che l’art. 63 R.E., al comma 4, stabilisce che “Se, all’ora fissata per l’inizio
    della gara, le squadre sono presenti in campo con un minimo di cinque
    atleti, sono obbligate a iniziare subito il gioco. Se per qualsiasi causa una
    squadra non è in grado di schierare cinque atleti, la gara non potrà avere
    inizio. La mancata disputa della gara viene assimilata alla “rinuncia a
    gara””.
    Che l’art. 16 R.E. al comma 1, stabilisce che “La rinuncia a due gare nella
    fase di qualificazione di un Campionato è considerata ritiro definitivo dal
    Campionato, con l’annullamento di tutte le gare precedentemente
    disputate in quella fase e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo
    56 comma 2 del Regolamento di Giustizia”.
    Che, pertanto, esaminate le norme sopra richiamate, deve concludersi che
    il GST ha correttamente qualificato come “rinuncia a gara” la mancata
    disputa della gara n. 2231, a causa della presentazione in campo con solo
    tre giocatrici da parte della Società Barcellona, con conseguente cumulo
    della predetta gara con quella portante n. 2220, con la conseguente
    applicazione dell’art. 16 R.E. e delle relative sanzioni.
    PQM
    Rigetta il ricorso.
    Dispone incamerarsi il contributo di accesso ai servizi di giustizia.
    Così deciso in Palermo il 20/03/2018

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