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    GIOVANILI. Squalifica Correnti, accolto parzialmente il ricorso in Corte d’Appello, sanzione ridotta da 35 a 12 giorni

    Il ricorso preannunciato dalla P.C.R. Messina per la squalifica dell’allenatrice Correnti rimediata in occasione della gara del torneo Under 13 Maschile contro gli Svincolati Milazzo è stato parzialmente accolto dalla corte d’appello sportiva che ha ridotto la squalifica dagli originari 35 giorni a 12, confermando nel resto il dispositivo. Secondo i giudici di appello la condotta non andava riferita al comma “e” dell’articolo 33 del Regolamento di Giustizia  (palesemente tendente a fomentare contro gli arbitri i propri sostenitori), ma rientrava nell’alveo dei comportamenti descritti dal comma “b” (offensivo).
    Di seguito il testo del comunicato ufficiale della Corte d’Appello Sportiva e le decisioni originarie del Giudice Sportivo.
    COMUNICATO UFFICIALE N. 881 DEL 23/05/2019 CORTE D’APPELLO SPORTIVA PROVVEDIMENTO N. 12 STAGIONE 2018/19 Reclamo proposto dalla società POLISPORTIVA CESTISTI CARIUNITA (codice FIP 054723) avverso il provvedimento del G.S.T. n. 597 nel C.U. n. 861 del 14/05/2019, relativo alla gara n. 4627 del 10/05/20 19, campionato “ Under 13 maschile n.35”, contro ASD Svincolati.
    LA CORTE D’APPELLO SPORTIVA SEZ. TERR. SICILIA Presenti i signori componenti: Avv. Valerio Duca, Avv. Alessandra Vella e Avv. Fabrizio Savarino
    LETTI
    il ricorso proposto dalla Soc. Polisportiva Cestistica Riunita, il referto arbitrale con allegato ed il provvedimento del GST.
    CONSIDERATO
    che la SocietĂ  reclamante ha lamentato, in ricorso, che la sanzione dell’inibizione dal 14.05.2019 al 18.06.2019 inflitta dal GST all’allenatrice Mariacristina Correnti è sproporzionata e non condivisibile, sia alla luce dei comportamenti effettivamente posti in essere, sia in relazione a quanto descritto dagli arbitri nell’allegato a referto.
    RITENUTO
    che il referto di gara deve considerarsi elemento di prova con fede privilegiata; che, purtuttavia, da un esame attento dell’allegato a referto, a parere di questa Corte, non si ravvedono nei comportamenti posti in essere dall’allenatrice Mariacristina Correnti la violazione di cui all’art. 33,1/1e RG;
    che, invece, la condotta posta in essere dalla stessa è inquadrabile nella violazione dell’art. 33,1/1b RG, ovvero in un comportamento offensivo; che per il resto il provvedimento del GST merita di essere confermato;
    PQM
    Accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, riduce a giorni dodici la squalifica per inibizione, dal 14/05/2019 al 26/05/2019 , inflitta all’allenatrice della societĂ  Polisportiva Cestistica Riunita, Mariacristina Corr enti. Conferma per il resto il provvedimento impugnato. Dispone l’incameramento del la tassa di accesso ai servizi della giustizia spor tiva nella misura del 50%. Così deciso in Palermo il 22/05/2019
    I provvedimenti precedenti dal GST:
    asd svincolati 71 62 Polisportiva Cestistica Riunita
    004627 SQUADRITO D. (ME) – FORMICA A. (ME)
    10/05/2019 – 19:30
    Squadra di casa: asd svincolati – 71
    Squadra ospite: Polisportiva Cestistica Riunit – 62
    Campo di gioco: PALESTRA LICEO MEUCCI, Via Cap. Spoto (ex Valverde) MILAZZO (ME)
    1° Arbitro: SQUADRITO DAVIDE di SPADAFORA (ME)
    2° Arbitro: FORMICA ALESSANDRO di VENETICO (ME)

    Provvedimenti:soc. Polisportiva Cestistica Riunita Messinese:ammenda di Euro 40.00 per minacce collettive e frequenti [art. 27,5bd RG rec.]

    soc. Polisportiva Cestistica Riunita Messinese:squalifica campo per 2 gare per squalifica campo di gioco [art. 17 RG]Questa sanzione, giusto art. 17 R.G. comma 5, viene commutata in ammenda di cui alla tabella C e pari ad i 550,00

    soc. asd svincolati:squalifica campo per 2 gare per invasione del campo di gioco, commessa da piĂą persone. [art. 29,3B RG]Questa sanzione, giusto art. 17 R.G. comma 5, viene commutata in ammenda di cui alla tabella C e pari ad i 550,00

    soc. Polisportiva Cestistica Riunita Messinese:Mariacristina Correnti inibizione determinata dal 14/05/2019 al 18/06/2019 per comportamento palesemente tendente a fomentare contro gli arbitri i propri sostenitori e per tenuto conto dell’aggravante relativa alla carica di dirigente e Consigliere Regionale rivestita e per modalitĂ  di applicazione della recidiva [art. 33,1/1e RG rec.,art. 21,5a RG,art. 24 RG](gara 3372 del 14/1/2018 e gara 4230 del 28/04/2019)

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