Con le motivazioni del Tribunale Federale si è finalmente conclusa la vicenda della classifica finale della serie C Gold Sicilia – Calabria, nata dal ricorso della Nuova Pallacanestro Messina che ha portato allo slittamento dei playoff di una settimana.
Riteniamo dunque sia necessario ricapitolare ai nostri lettori cosa sia effettivamente successo.
Le 14 partecipanti al torneo di Serie C Gold 2021/2022 sono state divise in due gironi da 7 con gare di andata e ritorno (chiamati Azzurro e Bianco), per poi giocare un unico girone con incontri ad incrocio fra le formazioni dei due gironi (squadre dell’Azzurro contro quelle del Bianco) secondo uno schema prestabilito (ogni formazione ha affrontato le tre squadre posizionate nei tre posti precedenti e successivi al proprio, ma dell’altro girone).
Al termine di queste 18 gare le prime 8 squadre si sarebbero qualificate per i playoff e le ultime 6 per i playout.
Tre squadre (Nuova Pallacanestro Messina, Svincolati Milazzo e Mastria Catanzaro) si sono classificate a pari punti per cui si è reso necessario ricorrere al Regolamento Esecutivo Gare che nell’articolo 62 stabilisce come dirimere le parità in classifica.
Reg. Esecutivo Gare – Art.62 Precedenze in classifica in caso di parità
I. Per stabilire l’ordine di precedenza, anche in caso di assegnazione di un titolo o per la promozione diretta a Campionati o gruppi dell’anno sportivo successivo, quando si verifica una parità di punteggio nella classifica finale di Campionato o fase o gruppo, si devono applicare i seguenti criteri:
[…]B. PARITÀ TRA TRE O PIÙ’ SQUADRE
I. In caso di parità di classifica tra tre o più squadre, per determinare la precedenza, si dovrà procedere alla compilazione di una classifica avulsa tra tutte le squadre terminate a pari punti, tenendo conto dei soli risultati degli incontri diretti tra le squadre anzidette.
II. Qualora risultasse un’ulteriore parità nella classifica avulsa, la precedenza sarà attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti, limitatamente agli incontri diretti tra le squadre in parità nella classifica avulsa.
III. Qualora risultasse una ulteriore situazione di parità, la precedenza dovrà essere attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato come detto precedentemente, tenendo conto di tutte le gare del Campionato o fase o gruppo.
Non essendo possibile applicare il primo e il secondo comma per via del diverso numero di gare disputate fra le tre squadre in questione il terzo comma spiegava (piuttosto chiaramente a giudizio di chi scrive e anche in seguito a giudizio del Tribunale Federale) come doveva essere calcolata la classifica finale, cioè tenendo conto del quoziente canestri relativo a tutte le gare disputate e così abbiamo fatto noi in redazione, elaborando la seguente classifica:
P | Squadra | Punti | Canestri fatti | Canestri subiti | Differenza | Quoziente canestri |
1 | Green Basket Palermo | 32 | 1402 | 1126 | 276 | 1,2451 |
2 | Basket School Messina | 28 | 1436 | 1227 | 209 | 1,1703 |
3 | Nuova Pallacanestro Messina | 24 | 1428 | 1230 | 198 | 1,1609 |
4 | Svincolati Milazzo | 24 | 1623 | 1414 | 209 | 1,1478 |
5 | Mastria Catanzaro | 24 | 1366 | 1278 | 88 | 1,0688 |
6 | Gravina | 22 | 1394 | 1267 | 127 | 1,1002 |
7 | Gela | 20 | 1544 | 1439 | 105 | 1,0729 |
8 | Vis Reggio Calabria | 18 | 1347 | 1315 | 32 | 1,0243 |
9 | Castanea | 18 | 1452 | 1403 | 49 | 1,0349 |
10 | Orsa Barcellona | 12 | 1390 | 1371 | 19 | 1,0138 |
11 | Fortitudo Messina | 12 | 1326 | 1424 | -98 | 0,9311 |
12 | Dierre Reggio Calabria | 12 | 1260 | 1371 | -111 | 0,919 |
13 | Cus Catania | 6 | 1212 | 1489 | -277 | 0,8139 |
14 | Orlandina Lab | 0 | 1004 | 1830 | -826 | 0,5486 |
A questo punto il Comitato Regionale Sicilia ha trasmesso alla Segreteria Generale in data 21 marzo (cioè un giorno dopo la fine della stagione regolare) una comunicazione per avere chiarimenti su come elaborare la classifica finale di una formula scelta in estate dallo stesso Comitato.
Non conosciamo ovviamente il testo di questa nota, ma possiamo dedurre che in questa fase si è generato il malinteso che ha portato alla decisione della Corte Federale d’Appello poi chiarita dal successivo intervento dal Tribunale Federale, evidentemente perché la risposta non era relativa al caso di specie. Infatti la Corte Federale di Appello aveva risposto che ”nel caso di squadre classificatesi a pari merito dopo la “fase ad orologio” in un Campionato di Serie C Gold organizzato su base regionale, senza che le stesse squadre abbiano avuto la possibilità di effettuare i medesimi incontri diretti, la classificazione delle stesse dovrà avvenire sulla base del criterio “quoziente canestri” di cui all’art. 62 Regolamento Esecutivo Gare avuto riguardo al complesso delle gare disputatesi nella fase di qualificazione del Campionato medesimo, unica fase in cui è dato verificare la sussistenza del principio della omogeneità delle gare disputate.”
In sintesi la Corte Federale d’Appello ha ribadito sulla scorta di sentenze precedenti che per la corretta applicazione del criterio del quoziente canestri, questo va calcolato in relazione a una fase in cui tutte le squadre partecipanti abbiano disputato lo stesso numero di gare.
Per capirci, in caso di un torneo con 20 partite nella prima fase e 10 nella seconda, interrotto a 4 gare dalla fine, quindi con 26 partite disputate, si deve tenere conto dei risultati solo della prima fase perché è l’unica in cui tutte le squadre hanno disputato lo stesso numero di partite scontrandosi fra di loro.
Ma nel caso della C Gold Sicilia – Calabria 2021/2022 non è successo questo perché alla prima fase e a quella ad incrocio, impropriamente definita “ad orologio”, che assieme garantivano la partecipazione ai playoff e quindi rappresentavano la fase di qualificazione di cui sopra, hanno partecipato tutte le 14 squadre disputando lo stesso numero di partite.
Sostanzialmente il Tribunale Federale non ha smentito la Corte Federale d’Appello ma ha stabilito che nel caso in oggetto non si applica quanto ribadito dalla Corte Federale d’Appello che ha chiarito i criteri in casi diversi da quelli rappresentati.
Dalle motivazioni dell’appello (vinto) dalla Nuova Pallacanestro Messina, redatti dall’avvocato Cassì:
“Concludendo, osserviamo sommessamente con il presente ricorso che il CR Sicilia dopo avere gestito in modo cervellotico lo svolgimento della Stagione Regolare della Serie C Gold (con la inusuale dicotomia delle due sub-fasi di 12 gare + 6 gare uguali per tutte le squadre), ha interpretato ancora peggio, e comunque erratamente i principi di interpretazione ermeneutica dell’art. 62 n.l Lett. B a cui era giunta la Corte Federale di Appello con il CU n. 418 CFA n.10 del 23.3.2022. Principi che ovviamente rimanevano di carattere generale (tale è il parere di interpretazione di una norma), e non espressamente legati al caso di specie (e quindi da leggere ed interpretare correttamente). Tanto più laddove il CR Sicilia era perfettamente consapevole di avere reso un descrizione incompleta o comunque errata della vicenda/spunto”. Orbene, sulla scorta delle retroestese riflessioni e censure, di lineare e documentale evidenza, riteniamo che nel caso in disamina i dettami inviolabili sanciti dalla interpretazione dell’art 62 lett.B per la corretta applicazione del criterio “quoziente canestri” (par condicio ed omogeneità di comparazione), debbano tenere conto di tutta la Fase REGOLARE come svolta da tutte le squadre partecipanti al termine delle sue 18 gare, rimanendo illogica – ed oltremodo ingiusta – la limitazione alle sole prime 12. Tanto più laddove è lo stesso art.62 n.l Lett. B/III a prevedere al suo interno con chiarezza insuperabile che il criterio residuale del Quoziente Canestri deve esse calcolato “tenendo conto di tutte le gare del Campionato, o della fase o del gruppo” (superfluo rammentare la rigorosa scala di priorità dei principi di ermeneutica normativa di carattere generale, comunque richiamati dallo Statuto e dall’art. 7 n.l-2 del R.G.).
E non come invece illegalmente accaduto nel caso di specie in una sola prima parte di una sua fase”.
In questi giorni ne abbiamo lette al riguardo di cotte e di crude. Giureconsulti improvvisati che concionavano su “sentenze inappellabili” (che non erano né sentenze né inappellabili), riferimenti a “nocumenti” causati da chi era stato danneggiato e non da chi il danno lo ha procurato non applicando correttamente i regolamenti, ribaltando causa ed effetto. Sarebbe come se a lamentarsi del tempo perso fosse un vigile che avendo annotato male il numero di targa di un veicolo in sosta vietata desse la colpa al legittimo ricorso del malcapitato che si è visto appioppare una sanzione ingiusta invece di attribuire le lungaggini derivanti al proprio errore! La ciliegina sulla torta rimangono comunque i riferimenti al Tribunale Federale che avrebbe “cambiato l’interpretazione data dalla Corte Federale“, dimostrando di non aver compreso quanto promulgato dalla Corte, che ha affermato ben altro, cioè che il principio generale delle comparazioni omogenee e della par condicio rimane valido e proprio per questo va applicato sull’intero numero di partite disputate. Cosa aggiungere? Ci limitiamo a non commentare, non è nostro costume sparare sulla Croce Rossa.
Quindi cari lettori, in questo mondo in cui chi sbaglia non ritiene di dover chiedere scusa o quantomeno optare per un imbarazzato ma dignitoso silenzio lo facciamo noi: “Scusateci, avevamo ragione“.
P.S. A scanso di equivoci anche per la C Silver, la cui formula scelta è uguale a quella della C Gold, la classifica finale va elaborata come ribadito dal Tribunale Federale. Sai mai…