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GIOVANILI. Respinto il ricorso del Barcellona sull’esclusione dell’U14/F, prima squadra nuovamente a rischio

giudice sportivo

giudice sportivo

E’ stato rigettato il ricorso presentato dai legali del Basket Barcellona relativo all’esclusione dal campionato U14 femminile. L’esclusione della squadra comporta la mancanza del numero necessario di formazioni giovanili obbligatorie per la categoria (serie B) che ai sensi dei regolamenti federali comporterebbe a fine stagione la retrocessione del club dal campionato attualmente disputato.

La decisione del giudice sportivo: 

Reclamo ex art. 96 R.G. proposto dalla società BASKET BARCELLONA
avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale nel C.U. n. 487
del 08/03/2018, col quale è stata disposta l’esclusione di detta Società dal
Campionato U/14 Femminile per doppia rinuncia, con l’applicazione delle
conseguenti sanzioni previste dai Regolamenti Federali.
LA CORTE D’APPELLO SPORTIVA SEZ. TERR. SICILIA
Riunitasi presso la sede del Comitato Regionale F.I.P. Sicilia in data
20/03/2018, presenti i signori componenti:
avv. Giuseppe De Francisci, avv. Matteo Messina e avv. Marcello Avellone.
PREMESSO
Che la Società Basket Barcellona, impugnando il provvedimento del GST in
epigrafe indicato, sostiene che l’art. 16 R.E. non andava applicato al caso
di specie, dal momento che la gara n. 2231 del 01/03/2018 non doveva
intendersi rinunciata, in quanto la Ricorrente si presentava al campo di
gioco con tre giocatrici, manifestando, di fatto, la propria volontà di
partecipare alla gara.
Che, pertanto, la gara n. 2231 non poteva considerarsi agli effetti del
cumulo, di cui all’art. 16 R.E., con la gara n. 2220 (nella quale
effettivamente nessuna giocatrice del Basket Barcellona si era presentata
in campo).
Che, quindi, chiedeva di ritenere non sussistente la fattispecie prevista
dall’art. 16 R.E., con il conseguente annullamento di tutte le sanzioni
irrogate dal GST.

LETTI
il provvedimento del GST oggetto di impugnazione, il reclamo della
Società, i referti, con gli allegati e le Liste “R”, delle gare n. 2231 del
01/03/2018 e 2220 del 02/03/2018, con i relativi provvedimenti di
omologa del GST.

SENTITI
Il Dirigente Delegato della Società, sig. Venanzio D’Alessio, e il legale
nominato dalla Società, avv. Giovanni Allegro.
RITENUTO
Che l’art. 63 R.E., al comma 4, stabilisce che “Se, all’ora fissata per l’inizio
della gara, le squadre sono presenti in campo con un minimo di cinque
atleti, sono obbligate a iniziare subito il gioco. Se per qualsiasi causa una
squadra non è in grado di schierare cinque atleti, la gara non potrà avere
inizio. La mancata disputa della gara viene assimilata alla “rinuncia a
gara””.
Che l’art. 16 R.E. al comma 1, stabilisce che “La rinuncia a due gare nella
fase di qualificazione di un Campionato è considerata ritiro definitivo dal
Campionato, con l’annullamento di tutte le gare precedentemente
disputate in quella fase e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo
56 comma 2 del Regolamento di Giustizia”.
Che, pertanto, esaminate le norme sopra richiamate, deve concludersi che
il GST ha correttamente qualificato come “rinuncia a gara” la mancata
disputa della gara n. 2231, a causa della presentazione in campo con solo
tre giocatrici da parte della Società Barcellona, con conseguente cumulo
della predetta gara con quella portante n. 2220, con la conseguente
applicazione dell’art. 16 R.E. e delle relative sanzioni.
PQM
Rigetta il ricorso.
Dispone incamerarsi il contributo di accesso ai servizi di giustizia.
Così deciso in Palermo il 20/03/2018

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